Perché una Commissione in sede referente non è una Bicamerale e richiede coesione

Sin qui la discussione sulle sostituzioni in Commissione aveva riguardato esclusivamente le sostituzioni nella Commissione Affari Costituzionali del Senato, in quanto commissione referente che prepara il lavoro per l’Aula. Per alcuni si trattava di una critica politica all’operato dei Gruppi per l’Italia (sostituzione di Mauro) e del Pd (sostituzione di Mineo). Per altri si è trattato anche di una critica di legittimità, la quale è sfociata in un ricorso, che però va ad urtare contro la chiara norma dell’art. 31 del Regolamento Senato: “2. Ciascun Gruppo può, per un determinato disegno di legge o per una singola seduta, sostituire i propri rappresentanti in una Commissione, previa comunicazione scritta al Presidente della Commissione stessa.” Una norma così commentata dal Manuale di diritto parlamentare Gianniti-Lupo , dopo aver sottolineato che essa può aver luogo “ogni giorno”: “ la sostituzione è utilizzata per lo più al fine di ovviare ad assenze di singoli parlamentari; è comunque lo strumento che garantisce il controllo politico dei gruppi sulla composizione e, quindi, sui lavori delle commissioni”. Ora, però, persino un autorevole leader di minoranza del Pd, che fa il parlamentare, oltre ad altri esponenti politici e giornalistici, rilanciano il dibattito sulla legittimità spostandosi per così dire di paragrafo del Manuale, ossia a quello delle commissioni bicamerali, segnalando che il Pd nella scorsa legislatura si oppose (giustamente) alla sostituzione di un senatore del Pdl in una seduta elettiva. Ciò equivale però a parlare d’altro, a buttare la palla in tribuna. Le Bicamerali non fanno leggi, non svolgono attività referente per l’Aula, sono organi di controllo: infatti hanno peculiarità tutte loro come, a seconda dei casi, il carattere paritetico dei componenti tra maggioranza e opposizioni, la Presidenza affidata per legge o per convenzione all’Opposizione fino a norme più garantistiche per i singoli. Quella per la Rai ha nell’articolo 3 questa norma specifica, deliberatamente diversa da quella per le referenti: “1. In caso di dimissioni, incarico governativo e cessazione dal mandato elettorale i membri della Commissione sono sostituiti da altri nominati con le stesse modalità di cui all’articolo 2. 2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee.” L’eterogenesi dei fini di questo di buttare la palla in tribuna è di confermare, per differenza, come si vede comparando i due testi, la piena legittimità della sostituzione in referente, dove quei vincoli non ci sono.

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