Il sorteggio nel CSM non è un corpo estraneo alla Costituzione
Scontro ideologico o ritorno a un principio antico? Perché l’estrazione a sorte divide ma non è affatto un’anomalia nel nostro ordinamento
Il sorteggio è diventato uno dei punti più divisivi della riforma sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Per alcuni rappresenta un rischio per l’autonomia della magistratura, per altri è un antidoto al peso delle correnti interne che negli ultimi anni hanno segnato in modo profondo la vita del Consiglio superiore della magistratura.
Il dibattito è acceso, spesso ideologico. Eppure c’è un dato che viene raramente ricordato: l’estrazione a sorte non è affatto un meccanismo estraneo al nostro ordinamento. Al contrario, è uno strumento previsto dalla Costituzione e già applicato in numerosi ambiti istituzionali.
L’articolo 90 della Costituzione stabilisce che, quando il Presidente della Repubblica è messo in stato d’accusa per alto tradimento o attentato alla Costituzione, il giudizio finale spetta alla Corte costituzionale integrata da sedici giudici estratti a sorte da un elenco di cittadini eleggibili a senatore. È una scelta di grande rilievo simbolico e istituzionale: il sorteggio entra nel cuore della garanzia costituzionale, non ai margini.
L’articolo 96 prevede che per i reati commessi dal Presidente del Consiglio o dai ministri nell’esercizio delle funzioni operi il Tribunale dei Ministri, i cui componenti vengono scelti tramite sorteggio tra i magistrati del distretto competente. Anche qui non si tratta di un esperimento estemporaneo, ma di una modalità strutturata e consolidata.
Nei processi per i reati più gravi, davanti alla Corte d’Assise, accanto ai giudici togati siedono i giudici popolari, cittadini comuni estratti a sorte dagli elenchi comunali. È uno dei pilastri della partecipazione democratica alla giurisdizione.
Il meccanismo è adottato anche negli enti locali: i revisori dei conti di Comuni e Province vengono scelti per estrazione a sorte da un elenco nazionale gestito dal Ministero dell’Interno. Analogamente, molte commissioni di concorso pubblico e universitario sono individuate tramite sorteggio, come previsto dalla legge 240 del 2010. Lo stesso avviene in ambiti delicati come gli appalti pubblici e il reclutamento dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale, dove la composizione delle commissioni è regolata da sistemi di estrazione previsti dalla legge.
Il sorteggio, dunque, è il più antico strumento di selezione collegiale. Non sostituisce il merito, non elimina i requisiti, non cancella le competenze. Interviene nella fase di scelta tra soggetti che già possiedono titoli e legittimazione, con l’obiettivo di ridurre condizionamenti, appartenenze e logiche di scambio.
Nel caso del CSM, il nodo vero non è tecnico ma politico e culturale. Il Consiglio ha funzioni essenzialmente amministrative: nomine, trasferimenti, progressioni di carriera, procedimenti disciplinari. Non è un ordine professionale né un sindacato. Eppure negli anni è stato attraversato da dinamiche correntizie che hanno inciso sulla percezione pubblica di indipendenza e imparzialità.
Chi si oppone al sorteggio sostiene che verrebbe meno la rappresentatività delle diverse sensibilità interne alla magistratura. Chi lo sostiene replica che proprio il peso organizzato delle correnti ha prodotto distorsioni e che un meccanismo di estrazione, tra magistrati in possesso dei requisiti, potrebbe restituire al Consiglio una dimensione meno politicizzata e più istituzionale.
Il punto, allora, non è se il sorteggio sia “estraneo” alla nostra tradizione. Non lo è. È già previsto in Costituzione e applicato in ambiti cruciali dello Stato. La questione è se possa rappresentare, nel CSM, uno strumento utile a rafforzare l’autonomia della magistratura sottraendola alle logiche interne di appartenenza organizzata.
Ridurre il confronto a uno scontro tra “difensori dell’autonomia” e “nemici della magistratura” significa eludere il problema reale. La domanda è più semplice e più radicale: come si tutela meglio l’indipendenza della funzione giudiziaria in una democrazia costituzionale?
Il sorteggio, lungi dall’essere un corpo estraneo, è una delle risposte possibili che il nostro ordinamento già conosce.
Sostenere che il sorteggio sia “incostituzionale”, “incompatibile con l’autonomia” o addirittura “estraneo alla nostra tradizione giuridica” significa ignorare la realtà normativa. Il nostro ordinamento lo prevede già nei passaggi più delicati della vita istituzionale.
Alla luce di questi dati, appare evidente che molte delle critiche mosse contro il sorteggio nel CSM non si fondano su un’analisi giuridica rigorosa ma su letture ideologiche. Trasformare uno strumento previsto dalla Costituzione in uno spauracchio democratico è una distorsione non veritiera, utilizzata per alimentare paure e costruire una narrazione funzionale al NO al referendum.
Il confronto è legittimo e necessario, ma dovrebbe poggiare su fatti e norme, non su rappresentazioni parziali. Quando il dibattito si nutre di caricature e non di realtà giuridica, non si difende l’autonomia della magistratura: si indebolisce la qualità della discussione pubblica.

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