CSM, “autogoverno” o garanzia dello Stato?
La parola più usata nel dibattito sul sorteggio è anche la più fraintesa: lo dice la Consulta, nero su bianco, dal 1973
Nel dibattito sulla riforma del Csm c’è una parola che torna come un mantra: autogoverno. Chi è contrario al sorteggio la impugna come una clava, sostenendo che il Consiglio sarebbe “rappresentativo” delle diverse correnti culturali della magistratura e che, proprio per questo, la scelta casuale dei componenti ne snaturerebbe l’essenza. L’argomento ha una sua storia: per anni, soprattutto fino ai primi anni Ottanta, una parte significativa della cultura giuridica ha letto il Csm come sede in cui orientamenti differenti – più “interventisti” o più “minimalisti” – potessero esprimersi e confrontarsi nella gestione dell’ordine giudiziario.
Ma proprio qui sta lo scarto tra racconto e Costituzione. Perché, se si torna alle fonti – al dettato costituzionale e alla giurisprudenza della Corte costituzionale – l’idea di un Csm “organo di autogoverno” in senso tecnico non regge. E non lo diciamo noi: lo dice una sentenza che, da decenni, è un passaggio obbligato per chiunque voglia parlare seriamente della natura del Consiglio, la n. 142 del 1973.
In quel giudizio la Consulta mette a fuoco un punto decisivo: non è corretto sostenere che il Csm “rappresenti, in senso tecnico, l’ordine giudiziario”, né che attraverso di esso si realizzi immediatamente il “cosiddetto autogoverno”. Anzi, la Corte precisa che l’espressione autogoverno va intesa “piuttosto in senso figurato” e non come categoria giuridica rigorosa.
Il ragionamento non è un sofisma: poggia sulla struttura stessa del Csm così come voluta dai costituenti. La composizione mista – con una componente togata eletta dai magistrati, una componente laica eletta dal Parlamento, la presenza di membri di diritto e la presidenza affidata al Capo dello Stato – è disegnata proprio per evitare che la magistratura possa “porsi come corpo separato”, sganciato dall’unità dell’ordinamento repubblicano e dai contrappesi tra poteri. È, per usare l’idea della Corte, una “saldatura” istituzionale: garanzia di autonomia e indipendenza, sì, ma dentro la cornice unitaria dello Stato.
Ecco perché l’obiezione “il sorteggio elimina la rappresentanza delle correnti” rischia di colpire un bersaglio sbagliato. Se il Csm non è, in senso tecnico, un organo rappresentativo dell’ordine giudiziario, allora non è scritto da nessuna parte che debba rispecchiare – come un piccolo parlamento interno – i rapporti di forza tra correnti. Quella rappresentanza, semmai, è diventata nel tempo una prassi politica e associativa, non un requisito costituzionale. In altre parole: può essere stata una lettura storica, persino influente, ma non è la definizione giuridica che la Consulta ricava dalla Carta.
Da qui discende un secondo passaggio, spesso rimosso nel dibattito pubblico: il sorteggio, in sé, non è “incostituzionale” perché non viola un presunto diritto delle correnti a essere rappresentate. La forma di selezione dei componenti è una scelta di politica istituzionale: si valuta per i suoi effetti – trasparenza, qualità, indipendenza, capacità di ridurre scambi e cordate – non perché dovrebbe conservare una fotografia correntizia elevata a dogma. E proprio il richiamo della Consulta al carattere figurato dell’“autogoverno” aiuta a rimettere ordine: autonomia e indipendenza della magistratura restano il fine; il Csm è uno strumento di garanzia e “alta amministrazione”, non l’assemblea politica dell’ordine giudiziario.
Se poi il sorteggio sia la soluzione migliore, è un’altra discussione – legittima, e anzi necessaria. Ma c’è almeno un punto che dovrebbe uscire dalla propaganda: difendere lo status quo in nome di un “autogoverno” inteso come rappresentanza correntizia significa attribuire alla Costituzione ciò che la Corte costituzionale, con chiarezza rara, ha escluso più di mezzo secolo fa.

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