Una Corte da riformare
Prima di essere travolti (?) dai commenti alle primarie del PD, qualche ulteriore considerazione sulla sentenza Tesauro che ha riscritto la legge elettorale. Innanzi tutto un chiarimento. La Corte non è un organo politico, non gode della discrezionalità di un organo politico, l’iter delle sue decisioni non segue la ricerca del consenso, non ha una platea alla quale rispondere del proprio mandato. La Corte esercita la giurisdizione costituzionale, dice cioè cosa prescrive il diritto costituzionale. E lo fa secondo regole stabilite dalla Costituzione, da leggi costituzionali, da leggi ordinarie e da regole interne. Naturalmente è ben consapevole di agire in un campo, quello del diritto costituzionale, nel quale la ricerca del diritto vigente è meno che mai dipendente dall’applicazione di soli sollogismi. E nel quale la previsione degli effetti retroagisce sul peso degli argomenti giuridici. In questo senso la politica, così come l’opinione pubblica, esercitano un potere “legittimo” sulla Corte. Anche se il potere della Corte non è un potere politico. Tutto questo per dire che se oggi si esercita un discernimento critico sulla sentenza Tesauro, in via di prima approssimazione e in attesa delle motivazioni, lo si fa sul terreno costituzionale e non su quello della discrezionalità politica. In altri termini ci si chiede se la Corte nel decidere della legittimità costituzionale della legge elettorale abbia cercato nuove vie, abbia introdotto temi imprevisti, abbia disegnato percorsi tortuosi e improbabili. Insomma la Corte ha dato vita a un prodotto convincente? La mia risposta è no. Il discorso sugli effetti della sentenza viene dopo. Prima c’è il discorso sulla sentenza. Due in particolare le cose che non convincono. La prima è l’ammissione del caso prospettato dalla Cassazione al giudizio costituzionale. Nonostante i contorcimenti logici dell’ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione, cioè dell’atto con il quale la Corte di Cassazione ha deciso di porre il caso alla Corte costituzionale, pieno per altro di affermazione apodittiche e di non poche imprecisioni, l’ammissione del caso costituisce un formidabile precedente per introdurre, di fatto se non di diritto, un’innovazione fondamentale nel nostro sistema: la possibilità di avviare – con adeguata perizia tecnica – un giudizio puramente strumentale di fronte a un giudice ordinario al solo scopo di provocare un giudizio di costituzionalità della Corte, ove beninteso i giudici ordinari acconsentano benevolmente all’intento. Qualcosa che il nostro ordinamento non prevede tanto che molti ne chiedono l’introduzione, a tutela delle situazioni soggettive immediatamente pregiudicate da una legge incostituzionale o anche da un altro atto di un pubblico potere allo stesso modo viziato. Qualcosa che va nel senso, da più parti auspicato, di allentare le maglie del controllo preventivo sull’ammissibilità, allo scopo di allargare lo spazio di intervento della Corte. Richiesta di introduzione e auspici che la sentenza Tesauro, anticipata dall’avventuroso argomentare della Corte di Cassazione, finiscono con il raccogliere. La seconda è l’introduzione, autoapplicativa o no saranno le motivazioni a chiarirlo, del voto di preferenza individuale. Ci dice il diritto costituzionale che con una sentenza additiva, come la sentenza Tesauro, la Corte aggiunge alla disposizione dichiarata incostituzionale qualcosa di “costituzionalmente necessario”, saltando la mediazione normativa del legislatore o quella interpretativa del giudice di merito. In sostanza la Corte dice che quella disposizione deve vivere, per essere costituzionalmente legittima, con l’aggiunta di una norma che deriva dalla sentenza stessa. La Corte si fa così promotrice di una sorta di integrazione legislativa necessaria. Le enormi perplessità suscitate dalla sentenza nascono proprio da qui: da dove la Corte estrae il principio per cui il meccanismo delle liste bloccate è non solo politicamente discutibile ma anche costituzionalmente illegittimo? E da dove estrae la norma di dettaglio per cui l’introduzione della facoltà di esprimere una preferenza individuale da parte dell’elettore, e dunque scegliere tra i candidati presenti nelle singole liste elettorali, costituisce un elemento costituzionalmente necessario? Cosa ci insegna questa sentenza, ragionando in un'ottica di sistema? Ci insegna che abbiamo bisogno di riforme. Non certo innanzi tutto per introdurre l'accesso diretto alla Corte o tanto meno per l’allargamento oltre ogni accettabile limite delle sentenze additive, nelle quali la Corte si comporta da legislatore costituzionalmente necessario. Nella sentenza Tesauro la Corte offre una testimonianza di eccessivo capizioso dinamismo (allarghiamo l’ammissibilità, mettiamoci a fare i legislatori) quando i punti che meritano incisive innovazioni sono ben altri, alcuni dei quali forse affrontabili direttamente dalla Corte stessa. Il numero dei giudici, le procedure della loro nomina, lo scrutinio pubblico delle loro competenze e del loro curriculum pubblico, il contenimento del corporativismo giudiziario e soprattutto la conoscibilità delle posizioni assunte in sede di giudizio, quella che negli Stati Uniti si realizza mediante il meccanismo della dissenting opinion, sono tra questi. Un sistema che non ha paura del conflitto lo regola a beneficio della verificabilità pubblica degli argomenti che lo sostengono. Un sistema che viceversa risulta, a intermittenza, sedotto dai valori organicistici e integrazionisti dell’ “unità” non può che guardare con sospetto all’emersione del conflitto degli argomenti. Ma il velo che oggi copre il confronto degli argomenti è in verità il modo migliore per alimentare la ricerca “dietrologica” delle manovre e delle influenze. Una ricerca che finisce per non essere priva di giustificazioni.

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